IL TRIBUNALE Il giudice, letti gli atti della causa indicata in rubrica, osserva quanto segue: - Il sig. Roberto Cristian Biclea ha gravato ex artt. 17 D.lgs 1° settembre 2011 n. 150 e 22 D.lgs 6 febbraio 2007 n. 30 il decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di Rovigo l'8 maggio 2012 sulla base dell'art. 21 del D.lgs 30/2007 ritenendo non sussistenti le condizioni di legge che permettevano Ia sua permanenza nel Territorio dello Stato e, in particolare, quelle di cui agli artt. 5-bis, 6, 7 e 13 del D.lgs 30/07. Pur sostenendo, contrariamente all'assunto dell'Amministrazione prefettizia, di versare nelle condizioni che legittimano il suo soggiorno egli non le ha, secondo questo rimettente, dimostrate. Nondimeno iI sig. BicIea ha documentato di essere stato destinatario di un Mandato di Arresto Europeo per un reato commesso all'epoca in cui era minorenne, mandato reso esecutivo da una sentenza del tribunale di Hunedoara (Romania), in esecuzione del quale e' stato arrestato in data 22 marzo 2012 in Adria. La Corte di Appello di Venezia, chiamata a decidere sulla consegna del sig. Biclea all'autorita' Romena, ha ritenuto di doverla negare sulla base della previsione, ostativa della sua consegna all'Autorita' Mandante, di cui all'art. 18 lett. r) della Legge n. 69/2005 cosi' come integrata da Codesta Ecc.ma Corte costituzionale che, con sentenza n. 227/2010 ha dichiarato ".. l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche deI cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno". Detta sentenza della Corte veneziana sembrerebbe quindi aver radicato in capo al sig. Biclea, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, il diritto a non essere consegnato all'autorita' romena. Pur non equivalendo, sul piano meramente astratto, i concetti di "consegna" con quello di allontanamento in quanto il primo si riferisce a relazioni comunitarie attuate nell' ambito della cooperazione giudiziaria, il secondo riguarda le condizioni, piu' generali, di permanenza di un cittadino comunitario nel Territorio italiano suscettibili di valutazione, sanzione e attuazione in via amministrativa, sotto il profilo attuativo fattuale (che e' quello che interessa materialmente il destinatario) i due concetti possono sovrapporsi perche' l'esecuzione nello specifico dell'allontanamento mediante la presentazione al Consolato italiano in Patria, laddove detta destinazione e quella dello Stato Membro che ha emesso il mandato di arresto coincidano (Romania entrambe, nel caso specifico), si risolve o possa risolversi nella traduzione coatta del cittadino comunitario in ambito territoriale compreso nella sfera di dominio dello stesso Stato membro che ha emesso il mandato di arresto. Il difensore del sig. Roberto Cristian Biclea ha formulato eccezione di legittimita' costituzionale degli artt. 21 e 7 del D.Igs 6 febbraio 2007 n. 30 con riferimento all'art. 11 Cost. Ritiene questo Giudice che le previsioni dell'art. 18 della Legge 69/2005 (tra cui quella della lett. r) siano volte alla salvaguardia dei diritti della persona destinataria di un mandato di Arresto Europeo e percio' impongono allo Stato di non consegnare la persona allo Stato Membro rogante. Esse si pongono quindi, ad avviso del sottoscritto rimettente, nella fattispecie, in conflitto con quelle citate del D.Igs 2007/2010. Non sembra che possa essere concessa una lettura estensiva (si' da ritenerle ostative non solo della consegna ma anche del decreto di allontanamento) delle previsioni di cui all' art. 18 della Legge 69/2005 perche' sono da considerarsi eccezionali in quanto rappresentano deroghe nominate al principio generale di cooperazione giudiziaria tra i Membri dell'Unione europea. Viceversa le norme del D.Igs 30/2007 che limitano il soggiorno e l'ingresso nello Stato e quelle che ne stabiliscono i presupposti non sembra possano considerarsi eccezionali perche' sono deputate a regolare in via organica la condizione del cittadino di altri stati nel Territorio italiano. Quindi la sovrapposizione di normative contrastanti incidenti su identica condizione (quella di un cittadino destinatario di un decreto di allontanamento, suscettibile di esecuzione coattiva con accompagnamento nello Stato membro al quale appartiene per cittadinanza e, al contempo, avente diritto a non essere consegnato alle autorita' di quello stesso stato) appare irragionevole e quindi contraria all'art. 3 Cost. Allo stesso tempo, l'esecuzione di un ordine di allontanamento con destinazione nel territorio dello Stato membro coincidente con quello che ha emesso il mandato europeo potrebbe frustrare in concreto sia l'autorita' della decisione giurisdizionale che ha negato la consegna, sia il diritto del cittadino dello Stato Membro a non essere consegnato. Cio' che potrebbe tradursi nella violazione dell'art. 10 comma 2° della Costituzione laddove si consideri che la legge 69/2005 attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e del giusto processo. Si ritiene quindi che una lettura costituzionalmente orientata si imponga con sacrificio delle ragioni sottese alla ratio dell'art. 21 del D.lgs 30/2007 da ritenersi concretamente soccombenti rispetto ai valori che informano invece le previsioni di cui all'art. 18 della legge 69/2005 e che quindi possa ritenersi costituzionalmente illegittima la prima norma nella parte in cui consente al Prefetto di decretare l'allontanamento dal territorio dello Stato ex art. 21 D.lgs 30/2007, con destinazione del cittadino comunitario a quello di altro Stato Membro che nei confronti dello stesso cittadino ha emesso Mandato di Arresto Internazionale (M.A.E.) ai sensi della Legge 69/2005 qualora si verta nelle ipotesi di cui all'art. 18 di detta legge stabilite con sentenza della Corte d'Appello. Alla luce di quanto precede si ritiene che tale questione sia rilevante e non manifestamente infondata sicche' e' d'obbligo devolverla a Codesta eccellentissima Corte costituzionale per la sua risoluzione.