IL TRIBUNALE 
 
    Il giudice, letti gli  atti  della  causa  indicata  in  rubrica,
osserva quanto segue: 
    - Il sig. Roberto Cristian Biclea ha gravato ex artt. 17 D.lgs 1°
settembre 2011 n. 150 e 22 D.lgs 6 febbraio 2007 n. 30 il decreto  di
allontanamento emesso dal Prefetto di Rovigo l'8  maggio  2012  sulla
base dell'art. 21 del D.lgs  30/2007  ritenendo  non  sussistenti  le
condizioni di legge che permettevano Ia sua permanenza nel Territorio
dello Stato e, in particolare, quelle di cui agli artt. 5-bis, 6, 7 e
13 del D.lgs 30/07. 
    Pur sostenendo, contrariamente  all'assunto  dell'Amministrazione
prefettizia, di versare  nelle  condizioni  che  legittimano  il  suo
soggiorno egli non le ha, secondo questo rimettente, dimostrate. 
    Nondimeno  iI  sig.  BicIea  ha  documentato  di   essere   stato
destinatario di un Mandato di Arresto Europeo per un  reato  commesso
all'epoca in  cui  era  minorenne,  mandato  reso  esecutivo  da  una
sentenza del tribunale di  Hunedoara  (Romania),  in  esecuzione  del
quale e' stato arrestato in data 22 marzo 2012 in Adria. 
    La Corte  di  Appello  di  Venezia,  chiamata  a  decidere  sulla
consegna del sig. Biclea all'autorita' Romena, ha ritenuto di doverla
negare sulla base  della  previsione,  ostativa  della  sua  consegna
all'Autorita' Mandante, di cui all'art. 18 lett. r)  della  Legge  n.
69/2005 cosi' come integrata da Codesta Ecc.ma  Corte  costituzionale
che, con sentenza n.  227/2010  ha  dichiarato  "..  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 18, comma 1,  lettera  r),  della  legge  22
aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare  il  diritto  interno
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d'arresto europeo e alle  procedure  di  consegna
tra Stati membri), nella parte in  cui  non  prevede  il  rifiuto  di
consegna anche deI cittadino di un  altro  Paese  membro  dell'Unione
europea, che  legittimamente  ed  effettivamente  abbia  residenza  o
dimora nel territorio italiano, ai fini  dell'esecuzione  della  pena
detentiva in Italia conformemente al diritto interno". 
    Detta sentenza della  Corte  veneziana  sembrerebbe  quindi  aver
radicato in capo al sig. Biclea, per  quanto  riguarda  l'ordinamento
italiano, il diritto a non essere consegnato all'autorita' romena. 
    Pur non equivalendo, sul piano meramente astratto, i concetti  di
"consegna" con  quello  di  allontanamento  in  quanto  il  primo  si
riferisce  a  relazioni  comunitarie  attuate  nell'   ambito   della
cooperazione giudiziaria, il secondo  riguarda  le  condizioni,  piu'
generali, di permanenza di un cittadino  comunitario  nel  Territorio
italiano suscettibili di valutazione, sanzione e  attuazione  in  via
amministrativa, sotto il profilo attuativo fattuale  (che  e'  quello
che interessa materialmente il destinatario) i due  concetti  possono
sovrapporsi perche' l'esecuzione nello specifico  dell'allontanamento
mediante la presentazione al Consolato italiano  in  Patria,  laddove
detta destinazione e quella dello  Stato  Membro  che  ha  emesso  il
mandato di arresto coincidano (Romania entrambe, nel caso specifico),
si risolve o possa risolversi nella traduzione coatta  del  cittadino
comunitario in ambito territoriale compreso nella  sfera  di  dominio
dello stesso Stato membro che ha emesso il mandato di arresto. 
    Il difensore  del  sig.  Roberto  Cristian  Biclea  ha  formulato
eccezione di legittimita' costituzionale degli artt. 21 e 7 del D.Igs
6 febbraio 2007 n. 30 con riferimento all'art. 11 Cost. 
    Ritiene questo Giudice che le previsioni dell'art. 18 della Legge
69/2005 (tra cui quella della lett. r) siano volte alla  salvaguardia
dei diritti della persona  destinataria  di  un  mandato  di  Arresto
Europeo e percio' impongono allo Stato di non consegnare  la  persona
allo Stato Membro rogante. 
    Esse si pongono quindi, ad avviso  del  sottoscritto  rimettente,
nella  fattispecie,  in  conflitto  con  quelle  citate   del   D.Igs
2007/2010. 
    Non sembra che possa essere concessa una lettura  estensiva  (si'
da ritenerle ostative non solo della consegna ma anche del decreto di
allontanamento) delle previsioni di cui  all'  art.  18  della  Legge
69/2005  perche'  sono  da   considerarsi   eccezionali   in   quanto
rappresentano deroghe nominate al principio generale di  cooperazione
giudiziaria tra i Membri dell'Unione europea. 
    Viceversa le norme del D.Igs 30/2007 che limitano il soggiorno  e
l'ingresso nello Stato e quelle che ne stabiliscono i presupposti non
sembra possano  considerarsi  eccezionali  perche'  sono  deputate  a
regolare in via organica la condizione del cittadino di  altri  stati
nel Territorio italiano. 
    Quindi la sovrapposizione di normative contrastanti incidenti  su
identica condizione  (quella  di  un  cittadino  destinatario  di  un
decreto di allontanamento, suscettibile di  esecuzione  coattiva  con
accompagnamento  nello  Stato  membro   al   quale   appartiene   per
cittadinanza e, al contempo, avente diritto a non  essere  consegnato
alle autorita' di quello stesso stato) appare irragionevole e  quindi
contraria all'art. 3 Cost. 
    Allo stesso tempo, l'esecuzione di un  ordine  di  allontanamento
con destinazione nel territorio dello Stato  membro  coincidente  con
quello che  ha  emesso  il  mandato  europeo  potrebbe  frustrare  in
concreto sia  l'autorita'  della  decisione  giurisdizionale  che  ha
negato la consegna, sia il diritto del cittadino dello Stato Membro a
non essere consegnato. 
    Cio' che potrebbe tradursi nella violazione dell'art. 10 comma 2°
della Costituzione laddove si consideri che la legge  69/2005  attua,
nell'ordinamento interno,  le  disposizioni  della  decisione  quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, denominata "decisione
quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e  alle  procedure  di
consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui  tali
disposizioni  non  sono  incompatibili   con   i   principi   supremi
dell'ordinamento costituzionale  in  tema  di  diritti  fondamentali,
nonche' in tema di diritti di liberta' e del giusto processo. 
    Si ritiene quindi che una lettura costituzionalmente orientata si
imponga con sacrificio delle ragioni sottese alla ratio dell'art.  21
del D.lgs 30/2007 da ritenersi concretamente soccombenti rispetto  ai
valori che informano invece le previsioni di cui  all'art.  18  della
legge  69/2005  e  che  quindi  possa  ritenersi   costituzionalmente
illegittima la prima norma nella parte in cui consente al Prefetto di
decretare l'allontanamento dal territorio  dello  Stato  ex  art.  21
D.lgs 30/2007, con destinazione del cittadino comunitario a quello di
altro Stato Membro che nei confronti dello stesso cittadino ha emesso
Mandato di Arresto  Internazionale  (M.A.E.)  ai  sensi  della  Legge
69/2005 qualora si verta nelle ipotesi di cui all'art.  18  di  detta
legge stabilite con sentenza della Corte d'Appello. 
    Alla luce di quanto precede si ritiene  che  tale  questione  sia
rilevante  e  non  manifestamente  infondata  sicche'  e'   d'obbligo
devolverla a Codesta eccellentissima Corte costituzionale per la  sua
risoluzione.